di stabilita' 1. Ogni nave deve essere sottoposta, sotto la sorveglianza dell'ente tecnico, ad una prova che permetta di determinare gli elementi di stabilita':
- a)dopo il suo completamento;
- b)dopo il completamento di modifiche che ne abbiano variato in modo apprezzabile, a giudizio dell'ente tecnico, gli elementi di stabilita'.
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
