' 1. Fermo restando quanto stabilito al libro II titolo I, le navi da pesca devono essere sottoposte a prova di stabilita' sotto il controllo dell'ente tecnico al fine di accertare i dati di stabilita' almeno nelle seguenti condizioni di carico:

  • a)nave vacante;
  • b)nave in assetto di pesca senza carico di pesce;
  • c)nave al rientro dalla campagna di pesca con il pieno di pescato. 2. Per le navi da pesca di lunghezza inferiore a 24 metri puo' essere concesso che le verifiche di stabilita' siano limitate a condizione che siano in ogni caso accertati almeno i dati di stabilita' della nave in assetto di carico che, a giudizio dell'ente tecnico, risultino piu' severi nei riguardi della stabilita'. 3. L'armatore deve fornire al comandante della nave adeguate istruzioni riguardanti la stabilita'. 4. Le istruzioni di cui al presente articolo devono essere controllate dall'ente tecnico che deve trasmetterne copia al Ministero.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art184 · fonte del testo