occasionali 1. Una visita occasionale, generale o parziale secondo i casi, deve essere effettuata ogni volta che si verifichi un sinistro o si manifesti un difetto che comprometta la sicurezza della nave o l'efficienza o l'integrita' dei mezzi di salvataggio o di altri apparati, ed ogni qualvolta la nave subisca riparazioni o innovazioni importanti. La visita deve essere eseguita in modo da garantire che le riparazioni o innovazioni sono state effettivamente compiute, che i materiali impiegati per le riparazioni o innovazioni e la loro esecuzione sono soddisfacenti e che la nave risponde a tutte le prescrizioni vigenti. 2. Le navi di cui al successivo libro III, titolo VI, sono soggette a visite occasionali quando cio' sia ritenuto opportuno dall'autorita' marittima o quando per gravi avarie subite dalla nave o per notevoli mutamenti apportati allo scafo o a macchinari della medesima vengono meno i requisiti in base ai quali sono state effettuate le annotazioni di sicurezza di cui all'Art. 36. 3. Dopo un periodo di disarmo di durata superiore a tre mesi deve essere eseguita una visita occasionale mirante ad accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza e navigabilita' attestate dal certificato in vigore. 4. Dopo un periodo di disarmo di qualunque durata, ma nei limiti di validita' delle annotazioni di sicurezza, sono esentate dalla visita occasionale:

  • a)le navi per la pesca oceanica e per quella d'altura di stazza lorda uguale o inferiore a 200 tonnellate;
  • b)le navi ad uso privato;
  • c)i galleggianti di stazza lorda uguale o inferiore a 400 tonnellate.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art27 · fonte del testo