approvato: equivalenza di apparecchi, dispositivi e materiali 1. La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento di equivalenza di cui all'Art. 12 della legge deve essere corredata da una relazione tecnica. 2. Il Ministero puo' incaricare l'ente tecnico o altri enti particolarmente qualificati degli accertamenti necessari per il rilascio di tale riconoscimento, salva in ogni caso la competenza del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni per gli impianti, i dispositivi e gli apparecchi radioelettrici.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art28 · fonte del testo