di controllo sulla preparazione degli equipaggi; sulla organizzazione ed efficienza dei servizi di bordo 1. Per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, l'autorita' marittima deve procedere alla visita dei servizi di bordo secondo quanto previsto dal successivo libro IV al fine di accertarne l'organizzazione e l'efficienza e per controllare il corrispondente grado di preparazione dell'equipaggio. 2. La visita deve essere eseguita in occasione di ogni nuovo armamento e, periodicamente, ogni anno, compatibilmente con l'impiego commerciale della nave. L'intervallo fra due visite non deve super- are i 15 mesi. 3. La visita deve anche essere eseguita ogni qualvolta l'autorita' marittima abbia motivo di dubitare che la preparazione dell'equipaggio e i servizi di bordo per l'emergenza non abbiano mantenuto il livello di efficienza iniziale. 4. L'autorita' marittima che provvede alle visite ne fa annotazione nel ruolo di equipaggio e nella licenza. Di detta visita e' redatto verbale su apposito modello approvato dal Ministero; copia di esso deve essere conservato a bordo, un'altra copia deve essere trasmessa al Ministero. 5. Qualora la nave non rientri in Italia per oltre 14 mesi, la visita ai servizi di bordo viene eseguita da una commissione composta dal comandante, dal direttore di macchina, dall'ufficiale alla sicurezza e da un membro dell'equipaggio. Di detta visita viene redatto verbale su apposito modello approvato dal Ministero. Il verbale firmato dai componenti la commissione e, ove possibile, vistato dall'autorita' consolare, deve essere inviato all'ufficio di iscrizione della nave.
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
