ed esercitazioni per la manovra dei mezzi di governo 1. Ad intervalli non superiori ad 1 mese deve essere eseguita, allo scopo di far acquisire esperienza all'equipaggio con tali procedure, una manovra di emergenza dei mezzi di governo comprendente:
- a)una prova di manovra della stazione di governo di poppa (ove esiste);
- b)una prova del comando diretto del locale macchine di governo;
- c)le procedure di comunicazione con la plancia e, dove applicabile, il funzionamento dell'alimentazione alternativa. ((1-bis. Per le navi lagunari, la manovra di cui al comma 1 e' eseguita con la seguente frequenza:
- a)per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150 tonnellate o con piu' di due persone di equipaggio, almeno una volta al mese;
- b)per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi. 1-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate sono esentate dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.))
Testo vigente dal 25 ottobre 2022
