di segnalazioni ottiche 1. Per le navi abilitate a navigazione non inferiore a "nazionale", a cura di un ufficiale di coperta che ne abbia l'incarico permanente ed in collaborazione con l'ufficiale addetto alle radiocomunicazioni, ogni 15 giorni deve essere eseguita una esercitazione di segnalazione ottica - con la partecipazione degli ufficiali di coperta e dei marinai timonieri - comprendente l'uso della lampada per segnalazioni diurne, l'uso delle bandiere a braccia, delle bandiere alla sagola nonche' del codice internazionale dei segnali.
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
