e prove di funzionamento prima dell'arrivo e prima della partenza 1. Nelle 12 ore precedenti l'inizio della prevista manovra di arrivo o di partenza dovranno essere eseguite a cura di un ufficiale di coperta, di un ufficiale di macchina, e dell'ufficiale addetto alle radiocomunicazioni, per quanto di loro competenza, le seguenti prove di funzionamento:

  • a)strumenti nautici;
  • b)mezzi di radiocomunicazione;
  • c)telegrafo di macchina, sistemi di comunicazione interna e ordini manovra;
  • d)sistemi di allarme di emergenza ottici ed acustici;
  • e)generatore di riserva e generatore di emergenza (ove esiste);
  • f)parallelo tra i generatori principali;
  • g)batterie e circuito elettronico di emergenza compresi i dispositivi automatici;
  • h)prove di avviamento marcia avanti/indietro della motrice principale (o del passo variabile);
  • i)prova delle luci esterne, dei fanali e mezzi acustici di segnalamento marittimo;
  • l)prova delle eliche laterali di manovra (ove esistano);
  • n)prova salpancore e tonneggi. ((1-bis. Per le navi lagunari, i controlli e le prove di cui al comma 1 sono eseguiti antecedentemente la prima partenza giornaliera.))

Testo vigente dal 25 ottobre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 ottobre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1992 al 25 ottobre 2022. 23 parole aggiunte.

n) prova salpancore e tonneggi. aggiunto: 1-bis. Per le navi lagunari, i controlli e le prove di cui al comma 1 sono eseguiti antecedentemente la prima partenza giornaliera.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art230 · fonte del testo