e prove di funzionamento prima dell'arrivo e prima della partenza 1. Nelle 12 ore precedenti l'inizio della prevista manovra di arrivo o di partenza dovranno essere eseguite a cura di un ufficiale di coperta, di un ufficiale di macchina, e dell'ufficiale addetto alle radiocomunicazioni, per quanto di loro competenza, le seguenti prove di funzionamento:
- a)strumenti nautici;
- b)mezzi di radiocomunicazione;
- c)telegrafo di macchina, sistemi di comunicazione interna e ordini manovra;
- d)sistemi di allarme di emergenza ottici ed acustici;
- e)generatore di riserva e generatore di emergenza (ove esiste);
- f)parallelo tra i generatori principali;
- g)batterie e circuito elettronico di emergenza compresi i dispositivi automatici;
- h)prove di avviamento marcia avanti/indietro della motrice principale (o del passo variabile);
- i)prova delle luci esterne, dei fanali e mezzi acustici di segnalamento marittimo;
- l)prova delle eliche laterali di manovra (ove esistano);
- n)prova salpancore e tonneggi. ((1-bis. Per le navi lagunari, i controlli e le prove di cui al comma 1 sono eseguiti antecedentemente la prima partenza giornaliera.))
Testo vigente dal 25 ottobre 2022
