e norme speciali per gli aliscafi 1. Gli aliscafi devono soddisfare alle seguenti disposizioni speciale:
- a)la galleggiabilita' e la stabilita' in allagamento, a scafo galleggiante, devono soddisfare alle norme dei regolamenti dell'ente tecnico considerando il ponte scoperto completamente ingombro di persone;
- b)deve essere assegnato il bordo libero, riferito alla condizione di scafo galleggiante;
- c)devono essere sistemati a bordo mezzi idonei all'esaurimento di qualsiasi compartimento, nell'ipotesi sia di nave diritta sia con moderati sbandamenti. 2. Alla verifica della corrispondenza ai requisiti di cui al comma 1 provvede l'ente tecnico secondo i propri regolamenti.
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
