generali 1. Lo scafo, gli eventuali macchinari e l'impianto elettrico devono corrispondere ai regolamenti dell'ente tecnico in relazione alla spe- cie di navigazione ed al servizio cui il galleggiante e' idoneo. 2. Le caratteristiche di stabilita' dei galleggianti devono essere adeguate alle loro condizioni di esercizio e devono essere accertate, a giudizio dell'ente tecnico, con prova di stabilita'. 3. Ai galleggianti non soggetti all'assegnazione del bordo libero si applicano le disposizioni di cui agli Art. 67 e 69 tenuto conto della specie di navigazione e del servizio cui essi sono abilitati. 4. I mezzi di sollevamento, quando sistemati a bordo dei galleggianti, devono soddisfare alle prescrizioni del libro II, titolo V. 5. L'idoneita' al rimorchio dei galleggianti e' accertata dall'ente tecnico secondo i propri regolamenti.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art197 · fonte del testo