dello scafo e dell'apparato motore 1. Lo scafo e l'apparato motore dei rimorchiatori e delle navi oggetto del presente titolo devono soddisfare alle seguenti prescrizioni: - avere ponte completo e mezzo cassero o cassero prodiero o almeno una forte insellatura a prora; tale condizione vale anche nel caso di rimorchiatori o navi di salvataggio non soggette ad assegnazione di bordo libero quando abilitate a navigazione piu' estesa di quella lo- cale; - avere stabilita' adeguata e ampia superficie di deriva. 2. L'idoneita' delle suddette caratteristiche in relazione al servizio sara' stabilita in conformita' ai regolamenti dell'ente tecnico.
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
