1. Gli aliscafi e gli aeroscafi devono essere provvisti delle seguenti dotazioni:
- a)un proiettore, di potenza non inferiore a quella richiesta per le imbarcazioni di salvataggio a motore, se sono abilitati alla navigazione in ore notturne;
- b)un apparecchio radio portatile per natanti di salvataggio, se sono abilitati a navigazione oltre 20 miglia dalla costa;
- c)segnali di soccorso per ponte di comando secondo quanto disposto dal comma 1 dell'Art. 99;
- d)un lanciasagole con 4 sagole e 4 proiettili;
- e)2 segnali fumogeni galleggianti capaci di produrre abbondante fumo di colore arancione;
- f)un corredo farmaceutico di pronto soccorso;
- g)un'ascia da pompiere;
- h)una torcia elettrica.
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
