1. Gli aliscafi e gli aeroscafi devono essere provvisti delle seguenti dotazioni:

  • a)un proiettore, di potenza non inferiore a quella richiesta per le imbarcazioni di salvataggio a motore, se sono abilitati alla navigazione in ore notturne;
  • b)un apparecchio radio portatile per natanti di salvataggio, se sono abilitati a navigazione oltre 20 miglia dalla costa;
  • c)segnali di soccorso per ponte di comando secondo quanto disposto dal comma 1 dell'Art. 99;
  • d)un lanciasagole con 4 sagole e 4 proiettili;
  • e)2 segnali fumogeni galleggianti capaci di produrre abbondante fumo di colore arancione;
  • f)un corredo farmaceutico di pronto soccorso;
  • g)un'ascia da pompiere;
  • h)una torcia elettrica.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art195 · fonte del testo