generali 1. Per gli aliscafi e gli aeroscafi la costruzione ed i materiali dello scafo, gli impianti, le sistemazioni e le dotazioni devono corrispondere alle norme stabilite dal Ministero ai sensi dell'Art. 6 del presente regolamento ed ai regolamenti dell'ente tecnico. Su detti mezzi deve essere previsto un numero di posti a sedere non inferiore al numero di persone che essi sono abilitati a trasportare.
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
