di salvataggio 1. Gli aliscafi e gli aeroscafi devono essere provvisti dei seguenti mezzi collettivi ed individuali di salvataggio:
- a)almeno due o piu' zattere di salvataggio di capacita' complessiva sufficiente ad accogliere almeno il 110 per cento del numero totale delle persone imbarcate. Il Ministero, tenuto conto della natura dei viaggi e del periodo stagionale, puo' consentire la sostituzione delle zattere con apparecchi galleggianti per non piu' del 50 per cento del totale stesso in navigazione costiera e per il 100 per cento in navigazione litoranea;
- b)cinture di salvataggio per il 105 per cento del numero totale delle persone imbarcate, convenientemente sistemate sotto ciascun sedile;
- c)salvagente anulari in ragione del 4 per cento delle persone a bordo, con un minimo di 2, muniti di sagola galleggiante lunga 27,5 metri; meta' dei salvagente deve essere munita di boetta luminosa ad accensione automatica ed almeno 2 di essi (o 1 quando i salvagente sono soltanto 2) devono essere provvisti anche di segnale fumogeno.
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
