di salvataggio 1. Le navi destinate alla pesca oceanica oltre gli Stretti ed alla pesca d'altura del mare Mediterraneo devono avere i seguenti mezzi collettivi di salvataggio:

  • a)su ciascun lato della nave, imbarcazioni di salvataggio di capacita' complessiva sufficiente per accogliere la meta' del numero totale delle persone a bordo. Ogni imbarcazione deve avere lunghezza non inferiore a 4,90 metri ed essere sospesa ad una coppia di gru;
  • b)zattere di salvataggio di capacita' complessiva sufficiente ad accogliere la meta' del numero totale delle persone a bordo. 2. In alternativa a quanto stabilito al comma precedente le navi destinate alla pesca d'altura nel mare Mediterraneo e quelle che esercitano la pesca lungo le coste oceaniche della Spagna, del Portogallo ed occidentali dell'Africa fino al Senegal, ad una distanza non superiore a 40 miglia da porti o ancoraggi sicuri, possono avere:
  • a)nel caso di navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, la sistemazione di una sola imbarcazione di lunghezza non inferiore a 4,90 metri e di capacita' sufficiente ad accogliere tutte le persone a bordo, ferme restando le prescrizioni di cui alla lettera b) del precedente comma 1;
  • b)nel caso di navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate ed aventi a bordo non piu' di 12 persone, la sistemazione di una sola imbarcazione di salvataggio di lunghezza non inferiore a 3,70 metri, sufficiente ad accogliere la meta' delle persone imbarcate, e zattere gonfiabili in numero non inferiore a due aventi capacita' complessiva sufficiente ad accogliere il 200 per cento delle persone a bordo. 2. In sostituzione dei mezzi di salvataggio prescritti ai commi precedenti di questo articolo le navi da pesca aventi lunghezza inferiore a 85 metri possono avere:
  • a)per ogni lato della nave una o piu' zattere di salvataggio di capacita' complessiva almeno uguale al numero delle persone imbarcate;
  • b)zattere di salvataggio aggiuntive qualora le zattere prescritte alla precedente lettera a) non possano essere prontamente spostate da un lato all'altro della nave, in modo che la capacita' complessiva delle zattere di salvataggio su ogni lato sia almeno uguale al 150 per cento del numero delle persone imbarcate;
  • c)un battello di emergenza. Se tale battello e' anche imbarcazione di salvataggio, di esso puo' essere tenuto conto per determinare la capacita' complessiva prescritta alla precedente lettera a). In tal caso la capacita' complessiva disponibile su ognuno dei due lati della nave deve essere almeno uguale al 150 per cento del numero delle persone imbarcate. Nell'eventualita' che un mezzo di salvataggio si perda o sia reso inservibile, devono comunque essere disponibili per l'impiego, su ognuno dei lati della nave, mezzi collettivi di salvataggio di capacita' complessiva almeno uguale al numero totale delle persone imbarcate.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art185 · fonte del testo