di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda inferiore a 200 ed uguale o superiore a 50 tonnellate 1. Le navi da carico di stazza lorda inferiore a 200 ed uguale o superiore a 50 tonnellate devono essere dotate:

  • a)quando abilitate a navigazione internazionale o nazionale, su un solo lato di una coppia di gru con sospesa una imbarcazione di salvataggio capace di contenere tutte le persone a bordo, nonche' di zattere di capacita' sufficiente per tutte le persone a bordo;
  • b)quando abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale), su un solo lato di una coppia di gru con sospesa una imbarcazione di salvataggio capace di contenere tutte le persone a bordo, nonche' di zattere di capacita' sufficiente per la meta' delle persone a bordo;
  • c)le navi che non siano navi cisterna, navi chimichiere e navi gasiere, in sostituzione dei mezzi di salvataggio di cui alle precedenti lettere a) e b) possono avere quelli previsti all'Art. 113 comma 3;
  • d)quando abilitate a navigazione nazionale litoranea, di zattere di salvataggio per tutte le persone a bordo. Se il numero delle persone che devono trovare posto nelle zattere e' superiore a 10, il numero delle zattere stesse non puo' essere inferiore a 2. Il Ministero puo' consentire, in considerazione della natura dei viaggi e del periodo stagionale, la sostituzione delle zattere di salvataggio con apparecchi galleggianti. Le navi di lunghezza maggiore di 24 metri devono inoltre essere dotate di un battello idoneo, a giudizio del capo del circondario marittimo, per l'impiego nei casi di emergenza;
  • e)quando abilitate a navigazione nazionale locale, almeno di apparecchi galleggianti per tutte le persone a bordo. Per ragioni di spazio l'autorita' marittima puo' consentire salvagente anulari in ragione di uno per ogni due persone.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art114 · fonte del testo