di salvataggio 1. Mezzi collettivi di salvataggio:

  • a)le navi di cui al presente titolo eccezionalmente autorizzate a navigazione oltre 20 miglia dalla costa dall'autorita' marittima, devono essere fornite di una o piu' zattere di salvataggio aventi capacita' sufficiente nel complesso per tutte le persone a bordo. Possono essere impiegate zattere di salvataggio piu' leggere e maneggevoli di quelle regolamentari, purche' riconosciute idonee dall'ente tecnico in conformita' ai propri regolamenti;
  • b)le navi di cui al presente titolo abilitate a navigare entro 20 miglia dalla costa devono essere dotate almeno di apparecchi galleggianti sufficienti per tutte le persone a bordo. Nel periodo invernale devono essere sistemate zattere per tutte le persone a bordo. Tale dotazione non e' obbligatoria per navi abilitate a navigazione entro 3 miglia dalla costa. L'autorita' marittima puo' consentire l'impiego di apparecchi diversi da quelli regolamentari di efficienza adeguata, sentito l'ente tecnico. 2. Mezzi individuali di salvataggio:
  • a)tutte le navi di cui al presente titolo devono essere dotate di una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo ovvero, se abilitate a navigazione entro 3 miglia dalla costa, di un salvagente anulare per ogni due persone a bordo;
  • b)le navi di cui alla precedente lettera a) devono essere dotate, ad eccezione delle imbarcazioni e navi che effettuano navigazione entro un miglio dalla costa, dei seguenti salvagente anulari oltre quelli eventualmente prescritti a norma della lettera a) medesima: 1 per navi di lunghezza fuori tutto non superiore a 10 metri; 2, di cui uno con boetta luminosa, per navi di lunghezza fuori tutto da 10 a 20 metri; 4, di cui 2 con boetta luminosa e segnale fumogeno, per navi di lunghezza fuori tutto superiore a 20 metri.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art189 · fonte del testo