Art. 6
Su tutte le navi da passeggeri e le navi da carico che trasportano personale tecnico, operai o conducenti di rotabili in numero superiore a 34, nuove ed esistenti, abilitate a navigazione nazionale, nazionale costiera, nazionale litoranea (se con piu' di 150 persone oltre l'equipaggio) e nazionale locale (se con piu' di 350 persone oltre l'equipaggio), deve essere effettuata ad intervalli periodici non superiori a cinque anni una visita a nave scarica ai fini di accertare eventuali variazioni del dislocamento e della posizione longitudinale del centro di gravita' della nave vacante. La prova di stabilita' della nave deve essere ripetuta ogni qualvolta, rispetto alle informazioni di stabilita' approvate, si riscontri o si preveda uno scarto superiore al 2% dal dislocamento a nave vacante, o uno scarto della posizione longitudinale del centro di gravita' superiore all'1% di L. Detta visita deve essere eseguita in occasione del rinnovo del certificato di classe.
Testo vigente dal 14 giugno 1993
