Su tutte le navi da passeggeri e le navi da carico che trasportano personale tecnico, operai o conducenti di rotabili in numero superiore a 34, nuove ed esistenti, abilitate a navigazione nazionale, nazionale costiera, nazionale litoranea (se con piu' di 150 persone oltre l'equipaggio) e nazionale locale (se con piu' di 350 persone oltre l'equipaggio), deve essere effettuata ad intervalli periodici non superiori a cinque anni una visita a nave scarica ai fini di accertare eventuali variazioni del dislocamento e della posizione longitudinale del centro di gravita' della nave vacante. La prova di stabilita' della nave deve essere ripetuta ogni qualvolta, rispetto alle informazioni di stabilita' approvate, si riscontri o si preveda uno scarto superiore al 2% dal dislocamento a nave vacante, o uno scarto della posizione longitudinale del centro di gravita' superiore all'1% di L. Detta visita deve essere eseguita in occasione del rinnovo del certificato di classe.

Testo vigente dal 14 giugno 1993

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-29;188~art6 · fonte del testo