della stazione radiotelefonica ad onde ettometriche 1. Devono essere dotate di una stazione radiotelefonica ad onde ettometriche rispondente alle prescrizioni dei successivi articoli e delle norme tecniche:
- a)le navi da passeggeri di stazza lorda uguale od inferiore a 500 tonnellate abilitate a navigazione non eccedente la navigazione nazionale costiera se non sono gia' dotate della stazione radiotelegrafica di cui all'Art. 148;
- b)le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate, ma inferiore a 1600 tonnellate, se non sono dotate della stazione radiotelegrafica di cui all'Art. 148;
- c)le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 30 tonnellate ma inferiore a 1600 tonnellate, se non sono dotate della stazione radiotelegrafica di cui all'Art. 148;
- d)tutte le navi da salvataggio, anche se gia' munite della stazione radiotelegrafica a norma della lettera d) dell'Art. 148;
- e)tutte le navi alle quali, ai sensi dell'Art. 154, sia stata concessa esenzione dall'obbligo della stazione radiotelegrafica. In questo caso la stazione radiotelefonica deve essere dotata, oltre che dell'impianto ad onde ettometriche, di un impianto ricetrasmittente ad onde metriche rispondente alle norme tecniche.
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
