della stazione radiotelegrafica ad onde ettometriche 1. Devono essere dotate di una stazione radiotelegrafica ad onde ettometriche rispondente alle prescrizioni dell'Art. 155 e delle norme tecniche:

  • a)le navi da passeggeri, eccetto quelle di stazza lorda uguale od inferiore a 500 tonnellate alla navigazione nazionale costiera;
  • b)le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate;
  • c)le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate;
  • d)le navi da salvataggio abilitate a navigazione internazionale.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art148 · fonte del testo