della stazione radiotelegrafica ad onde ettometriche 1. Devono essere dotate di una stazione radiotelegrafica ad onde ettometriche rispondente alle prescrizioni dell'Art. 155 e delle norme tecniche:
- a)le navi da passeggeri, eccetto quelle di stazza lorda uguale od inferiore a 500 tonnellate alla navigazione nazionale costiera;
- b)le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate;
- c)le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate;
- d)le navi da salvataggio abilitate a navigazione internazionale.
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
