di ascolto radiotelegrafico 1. Ogni nave che, in conformita' all'Art. 148, e' dotata di una stazione radiotelegrafica, deve avere a bordo, durante la navigazione, almeno un ufficiale radiotelegrafista. Qualora non sia munita di autoallarme radiotelegrafico deve assicurare durante la navigazione un servizio di ascolto permanente sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso 500 kHz a mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia o un altoparlante. 2. Ogni nave da passeggeri che, in conformita' all'Art. 148, e' dotata di una stazione radiotelegrafica deve assicurare durante la navigazione, se munita di autoallarme radiotelegrafico, un servizio di ascolto sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso a mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia od un altoparlante, con le seguenti modalita':

  • a)8 ore giornaliere se trasporta o e' autorizzata a trasportare non oltre 250 passeggeri in viaggi internazionali;
  • b)8 ore giornaliere se trasporta o e' autorizzata a trasportare oltre 250 passeggeri in viaggi internazionali di durata, tra due porti consecutivi, inferiore a 16 ore;
  • c)8 ore giornaliere se trasporta o e' autorizzata a trasportare qualsiasi numero di passeggeri in viaggi nazionali;
  • d)16 ore giornaliere se trasporta o e' autorizzata a trasportare oltre 250 passeggeri in viaggi internazionali di durata, tra due porti consecutivi, superiore a 16 ore. In questo caso devono essere presenti a bordo almeno due ufficiali radiotelegrafisti. 3. Ogni nave da carico, da pesca e da salvataggio che, in conformita' all'Art. 148, e' dotata di una stazione radiotelegrafica, se munita di autoallarme radiotelegrafico deve assicurare durante la navigazione un servizio di ascolto sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso a mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia o un altoparlante, per un totale di almeno 8 ore al giorno. 4. Ogni nave da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate, ma inferiore a 1600 tonnellate, che, pur non avendone l'obbligo, sia dotata di stazione radiotelegrafica e non anche di stazione radiotelefonica rispondente alle pertinenti norme della convenzione, se munita di autoallarme radiotelegrafico deve assicurare durante la navigazione un servizio di ascolto sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso 500 kHz, a mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia o un altoparlante di:
  • a)8 ore giornaliere, se abilitata alla navigazione internazionale;
  • b)2 ore giornaliere, se abilitata alla navigazione nazionale. 5. Ogni nave da passeggeri che, pur non avendone l'obbligo, sia munita di stazione radiotelegrafica e non anche di stazione radiotelefonica rispondente alle pertinenti norme della convenzione, se dotata di autoallarme radiotelegrafico deve assicurare, durante la navigazione, un servizio di ascolto sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso 500 kHz, a mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia o un altoparlante, non inferiore a 2 ore giornaliere. 6. Durante il periodo di servizio di ascolto che, in conformita' del presente articolo, deve essere effettuata sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso dall'ufficiale radiotelegrafista, quest'ultimo puo' sospendere tale ascolto per il tempo in cui e' occupato nel traffico su altre frequenze o in cui svolge altri doveri inerenti al suo servizio, ma soltanto se non e' praticamente possibile proseguire l'ascolto con cuffia a due padiglioni autonomi o con altoparlante. Il servizio di ascolto deve essere sempre assicurato da un ufficiale radiotelegrafista a mezzo di una cuffia o di un altoparlante durante i periodi di silenzio prescritti per il servizio radiotelegrafico dal regolamento per le radiocomunicazioni. 7. Su tutte le navi dotate di un autoallarme radiotelegrafico, detto apparato deve restare in funzione mentre la nave e' in navigazione ogni qualvolta non venga effettuato il servizio di ascolto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e, quando possibile, durante le operazioni radiogoniometriche. 8. Il servizio di ascolto previsto nel presente articolo deve essere mantenuto possibilmente durante i periodi prescritti per il servizio radiotelegrafico dal regolamento delle radiocomunicazioni. 9. Sulle navi che effettuano navigazione nazionale la cui durata e' inferiore alle 24 ore, le ore di ascolto radiotelegrafico, ai fini della sicurezza della navigazione, devono essere proporzionate alla durata della navigazione stessa nelle 24 ore e detta proporzione deve essere di 3 a 1, con un minimo di 4 ore di ascolto.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art157 · fonte del testo