degli impianti radiogoniometro e di radioguida 1. Devono essere dotate di un impianto radiogoniometro, rispondente alle prescrizioni delle norme tecniche:
- a)le navi da passeggeri e da carico, di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate;
- b)le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate;
- c)le navi da salvataggio abilitate a svolgere servizio oltre 50 miglia dalla costa. 2. In casi eccezionali il Ministero puo' concedere a singole navi l'esenzione dall'obbligo dell'impianto radiogoniometrico, sempreche' le navi stesse siano di stazza lorda inferiore a 5000 tonnellate e l'uso di tale apparecchio sia ritenuto non necessario, in relazione al servizio svolto, alle zone in cui si effettua la navigazione ed alle esigenze della sicurezza della navigazione. 3. Le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento appartenenti alle categorie indicate nelle lettere a), b), c) del punto 1 del presente articolo debbono essere dotate anche di un impianto di radioguida rispondente alle prescrizioni delle norme tecniche per gli impianti radio.
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
