della stazione radiotelefonica ad onde metriche 1. Devono essere dotate di una stazione radiotelefonica ad onde metriche di tipo fisso, rispondente alle prescrizioni della Convenzione e delle norme tecniche:

  • a)le navi da passeggeri di qualsiasi stazza lorda;
  • b)le navi da salvataggio;
  • c)le navi alle quali sia stata concessa l'esenzione dall'obbligo della stazione radiotelefonica ad onde ettometriche. 2. Il Ministero, in casi eccezionali, puo' dispensare dall'obbligo della stazione di cui al presente articolo le navi che trasportano passeggeri in brevi viaggi, in navigazione diurna, entro una fascia non superiore a 500 metri dalla costa.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art151 · fonte del testo