di sganciamento per le zattere di salvataggio 1. Su tutte le navi di cui al presente capitolo, ad eccezione di quelle indicate all'Art. 113, punto 6, le zattere gonfiabili devono essere dotate di un dispositivo di sganciamento di tipo idrostatico, se vi sono ritenute per la loro installazione a bordo.
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
