di salvataggio e relativi apparecchi e dispositivi di tipo approvato 1. I mezzi di salvataggio, gli apparecchi e i dispositivi ad essi relativi, di cui alla Tabella allegata al libro I del presente regolamento sistemati a bordo delle navi abilitate a navigazione piu' estesa della costiera nazionale o costiera internazionale e costruite anteriormente al 1 luglio 1986, se soggette alla convenzione, o alla data di entrata in vigore del presente regolamento se non soggette alla convenzione, che risultino in soddisfacenti condizioni, a giudizio del Ministero, sentito l'ente tecnico, possono essere mantenuti a bordo fino a che se ne renda necessaria la sostituzione per cattivo stato di conservazione. 2. Per i mezzi di salvataggio, gli apparecchi e i dispositivi ad essi relativi, sistemati a bordo delle predette navi a decorrere dal 1o luglio 1986, se soggette alla convenzione, o dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se non soggette alla convenzione, in sostituzione di quelli gia' esistenti o in occasione di importanti lavori di riparazione o trasformazione, nonche' di modifiche che comportino la sostituzione oppure l'aggiunta di tali mezzi, apparecchi e dispositivi ad essi relativi, puo' applicarsi la regola 1.4.3 del capitolo III della convenzione a giudizio del Ministero, sentito l'ente tecnico. Fatto salvo quanto previsto dalla regola 1.4.3 della convenzione per quanto attiene le imbarcazioni e le zattere di salvataggio ed i relativi dispositivi per la messa a mare, i mezzi di salvataggio, gli apparecchi e i dispositivi ad essi relativi, sostituiti o installati dopo il 1 luglio 1991, devono essere conformi alle norme del "tipo approvato" secondo le indicazioni riportate nella citata Tabella.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art98 · fonte del testo