per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento 1. Le navi da passeggeri costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad accezione di quelle abilitate alla navigazione nazionale locale ((o nelle acque protette della laguna di Venezia)), devono avere a bordo il dispositivo di sganciamento di cui all'Art. 111. 2. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19 novembre 1952 puo' essere consentito per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento che le imbarcazioni di salvataggio aventi capacita' compresa tra 61 e 100 persone non siano ne' imbarcazioni di salvataggio a motore ne' imbarcazioni a propulsione meccanica diversa dal motore. 3. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19 novembre 1952 puo' essere consentito per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento che le pompe a mano delle imbarcazioni di salvataggio non siano di tipo approvato purche' le pompe di cui tali imbarcazioni sono dotate fossero gia' in opera alla data predetta e risultino efficienti.

Testo vigente dal 25 ottobre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 ottobre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1992 al 25 ottobre 2022. 8 parole aggiunte.

… in vigore del presente regolamento, ad accezione di quelle abilitate alla navigazione nazionale locale aggiunto: o nelle acque protette della laguna di Venezia, devono avere a bordo il dispositivo di sganciamento di cui all'Art. 111. 2. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art112 · fonte del testo