di soccorso sul ponte di comando 1. Tutte le navi da carico devono avere sul ponte di comando o nelle sue immediate vicinanze mezzi atti ad effettuare efficaci segnali di soccorso diurni e notturni, rispondenti ai requisiti di cui al punto b) del comma 1 dell'Art. 10, secondo le disposizioni che seguono:

  • a)razzi a paracadute a luce rossa: 12 per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, abilitate a navigazione internazionale; 6 per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, abilitate a navigazione internazionale costiera ed a navigazioni nazionali (esclusa la navigazione nazionale locale); 6 per le navi di stazza lorda inferiore a 200 ma superiore o uguale a 25 tonnellate, abilitate a navigazione internazionale;
  • b)segnali a mano a stelle rosse: 12 per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, abilitate a navigazione internazionale; 6 per tutte le altre navi, escluse quelle con stazza lorda inferiore a 5 tonnellate con scafo non pontato, per le quali tali segnali non sono richiesti;
  • c)fuochi a mano a luce rossa: 9 per le navi di stazza lorda superiore o uguale a 200 tonnellate abilitate a navigazione internazionale.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art121 · fonte del testo