per le navi costruite anteriormente al 1° luglio 1986 1. Le zattere gonfiabili devono essere dotate di un dispositivo di sganciamento di tipo idrostatico o equivalente, se vi sono ritenute per la loro installazione a bordo, salvo quelle di cui al successivo punto 2. 2. Le navi da carico sprovviste di sovrastrutture centrali, aventi lunghezza 150 metri o piu', devono essere dotate, in aggiunta ai mezzi di salvataggio esistenti, di una zattera di salvataggio capace di accogliere almeno 6 persone, sistemata il piu' possibile a proravia per quanto ragionevole e praticabile. 3. Per le navi da carico di stazza lorda uguale o inferiore a 1000 tonnellate, costruite anteriormente al 19 novembre 1952, puo' essere consentito, per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, che conservino le imbarcazioni o l'imbarcazione esistenti, sufficienti per tutte le persone a bordo, a condizione che tali navi vengano dotate di una o piu' zattere di salvataggio, anch'esse sufficienti per tutte le persone a bordo. 4. Per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate, costruite anteriormente al 19 novembre 1952, puo' essere consentito, per un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, che non siano dotate di imbarcazioni di salvataggio a motore, sempreche' sia accertato che su di esse non siano mai esistite tali imbarcazioni. 5. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19 novembre 1952 puo' essere consentito, per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, che le imbarcazioni di salvataggio aventi capacita' comprese tra 61 e 100 persone non siano ne' imbarcazioni di salvataggio a motore ne' imbarcazioni a propulsione meccanica diversa dal motore. 6. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19 novembre 1952 puo' essere consentito, per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, che le pompe a mano delle imbarcazioni di salvataggio non siano di tipo approvato, purche' le pompe di cui tali imbarcazioni sono dotate fossero gia' in opera alla data predetta e risultino efficienti.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art101 · fonte del testo