di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda inferiore a 50 tonnellate 1. Le navi da carico di stazza lorda inferiore a 50 tonnellate devono essere dotate:
- a)quando abilitate a navigazione internazionale e nazionale, di zattere di salvataggio sufficienti per tutte le persone a bordo. Quando il numero delle pesone che devono trovare posto nelle zattere e' superiore a 10 il numero delle zattere stesse non puo' essere inferiore a 2;
- b)quando abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale), di zattere di salvataggio per tutte le persone a bordo. Il Ministero puo' consentire, in considerazione della natura dei viaggi e del periodo stagionale, la sostituzione delle zattere di salvataggio con apparecchi galleggianti;
- c)quando abilitate a navigazione nazionale litoranea, di zattere di salvataggio per tutte le persone a bordo. Il Ministero puo' consentire, in considerazione della natura dei viaggi e del periodo stagionale, la sostituzione delle zattere di salvataggio con apparecchi galleggianti;
- d)quando abilitate a navigazione nazionale locale, di salvagente anulari in ragione di uno per ogni due persone a bordo.
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
