di salvataggio 1. La dotazione delle cinture di salvataggio delle navi da carico deve soddisfare alle disposizioni dell'Art. 106. 2. Per navi che effettuano viaggi a distanza superiore alle 20 miglia dalla costa ogni cintura di salvataggio deve essere dotata di una luce conforme alle norme della convenzione. Per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, questa prescrizione si applica a partire dal 1o luglio 1991.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art116 · fonte del testo