1. I prezzi indicati nei preventivi debbono essere sottoposti, quando sia prescritto, al visto di congruita' dei competenti uffici tecnici e non devono essere superiori a quelli contenuti nei listini in uso presso il Provveditorato generale dello Stato. 2. Le fatture o fattura pro-forma e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione dell'organo competente. 3. I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altro da conservare agli atti e corredati, se si tratti di acquisti, della presa in carico o bolletta di inventario ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.
Testo vigente dal 27 ottobre 1987
