1. I prezzi indicati nei preventivi debbono essere sottoposti, quando sia prescritto, al visto di congruita' dei competenti uffici tecnici e non devono essere superiori a quelli contenuti nei listini in uso presso il Provveditorato generale dello Stato. 2. Le fatture o fattura pro-forma e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione dell'organo competente. 3. I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altro da conservare agli atti e corredati, se si tratti di acquisti, della presa in carico o bolletta di inventario ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

Testo vigente dal 5 ottobre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-08-28;406~art9 · fonte del testo