Art. 20 codice dei contratti pubblici (Allegato II.18)

[1]Tipi di intervento per i quali e' consentita l'esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza.

[2]1. L'esecuzione dei lavori di cui al presente allegato e' consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumita' o alla tutela del bene, per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo e fino all'importo di 300.000 euro, secondo le modalita' e le procedure di cui all'articolo 140 del codice.

Testo vigente dal 31 marzo 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-18-art20 · fonte del testo