1. All'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta o con sistema misto per la parte in amministrazione diretta, si provvede con personale operaio assunto con contratto di locazione d'opera nei limiti numerici, di livello e di qualifica stabiliti dal consiglio di amministrazione della Direzione generale degli istituti di previdenza. 2. Agli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo previsti per i lavori indicati nel presente regolamento, si provvede con personale impiegatizio assunto con contratto di locazione di opere di cui al comma precedente. 3. Il personale impiegatizio svolge i propri compiti nell'ambito di strutture operative interne (uffici tecnici e uffici amministrativi) costituite presso la Direzione generale degli istituti di previdenza e presso le amministrazioni periferiche statali delegate alla gestione del patrimonio immobiliare degli istituti medesimi.

Testo vigente dal 27 ottobre 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-10-14;433~art4 · fonte del testo