1. I competenti uffici della Direzione generale degli istituti di previdenza provvedono agli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo avvalendosi del personale di cui all'art. 4. 2. Gli stessi uffici provvedono anche ai lavori in amministrazione diretta. A tal fine, in relazione a ciascun lavoro da eseguire, sono redatti, occorrendo, i disegni di progetto e viene predisposta la relativa bolla sostitutiva della perizia di progetto, nella quale sono indicati:
- a)il numero delle ore di lavoro occorrenti, distintamente per ciascuna qualifica di operaio;
- b)le specie e le qualita' dei singoli materiali da impiegare;
- c)le attrezzature occorrenti (ad eccezione di quelle che costituiscono la normale dotazione di scorta degli operai) ed il tempo di impiego di ciascuna di esse.
Testo vigente dal 5 ottobre 1987
