1. Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede con ordinativi diretti sulle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ovvero mediante aperture di credito emesse a favore dei funzionari delegati. 2. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le disposizioni di contabilita' generale dello Stato sulle aperture di credito. 3. I rendiconti, firmati dal funzionario responsabile dell'anticipazione, devono essere presentati semestralmente e trasmessi alla Direzione generale degli istituti di previdenza entro i primi venticinque giorni del mese successivo al semestre, corredati dagli stati di avanzamento dei lavori e dai certificati di pagamento delle rate di acconto, firmati dal direttore dei lavori e dal responsabile dell'ufficio tecnico. 4. Il rendiconto finale, formulato come il semestrale riepiloghera' tutte le anticipazioni avute e l'importo del rendiconto semestrale, dovra' essere corredato dallo stato finale dei lavori e dalla relativa relazione firmati dal direttore dei lavori e dal responsabile dell'ufficio tecnico nonche' dal certificato di regolare esecuzione firmato come sopra ovvero dal certificato di collaudo.
Testo vigente dal 27 ottobre 1987
