1. Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede con ordinativi diretti sulle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ovvero mediante aperture di credito emesse a favore dei funzionari delegati. 2. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le disposizioni di contabilita' generale dello Stato sulle aperture di credito. 3. I rendiconti, firmati dal funzionario responsabile dell'anticipazione, devono essere presentati semestralmente e trasmessi alla Direzione generale degli istituti di previdenza entro i primi venticinque giorni del mese successivo al semestre, corredati dagli stati di avanzamento dei lavori e dai certificati di pagamento delle rate di acconto, firmati dal direttore dei lavori e dal responsabile dell'ufficio tecnico. 4. Il rendiconto finale, formulato come il semestrale riepiloghera' tutte le anticipazioni avute e l'importo del rendiconto semestrale, dovra' essere corredato dallo stato finale dei lavori e dalla relativa relazione firmati dal direttore dei lavori e dal responsabile dell'ufficio tecnico nonche' dal certificato di regolare esecuzione firmato come sopra ovvero dal certificato di collaudo.

Testo vigente dal 27 ottobre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-10-14;433~art11 · fonte del testo