Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1995 al 16 settembre 2003. 145 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Per ragioni di ordine o di interesse pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni puo' disporre, per il tempo strettamente necessario, il divieto di interconnettere collegamenti diretti di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, ovvero la sospensione parziale o totale dei servizi offerti. Il gestore della rete pubblica, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, puo' rifiutarsi di interconnettere collegamenti diretti nel solo caso di impossibilita' tecnica di soddisfacimento della richiesta. In tal caso il gestore deve darne contestuale comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che decide motivamente entro novanta giorni anche su reclamo degli interessati. Avverso i provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di cui ai commi 1 e 2 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-09-04;420~art9 · fonte del testo