Art. 7 — Obblighi
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1995 al 16 settembre 2003. 103 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le variazioni attinenti ai servizi offerti di cui agli articoli 4 e 5 nonche' quelle concernenti i dati di cui all'art. 6, comma l, lettera a), sono comunicate entro trenta giorni al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il Ministero, nei successivi trenta giorni, puo', motivatamente, vietare l'attivazione delle variazioni riguardanti i servizi. Il soggetto autorizzato si impegna alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e dei dati personali in suo possesso in conformita' alla legislazione vigente. Le informazioni relative alle condizioni generali di fornitura dei servizi debbono essere rese pubbliche e comunque portate a conoscenza dell'utente a norma dell'art. 1341 del codice civile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-09-04;420~art7 · fonte del testo
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