Art. 10 — Sospensione e revoca
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
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2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1995 al 16 settembre 2003. 109 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni procede, previa diffida, alla sospensione e, poi in caso di inottemperanza, alla revoca dell'autorizzazione o, per le ipotesi di servizi prestati su semplice dichiarazione, al divieto di svolgimento del servizio, nei seguenti casi:
tolto: a) inosservanza dell'art. 3, comma 1, dell'art. 6, comma 3, dell'art. 7, dell'art. 11, comma 3, e dell'art. 17, comma 2;
tolto: b) ritardo, oltre il periodo di novanta giorni, nel pagamento dei contribuiti e delle somme a qualsiasi titolo dovute dal soggetto autorizzato;
tolto: c) violazione di divieti o mancato adempimento di obblighi imposti dalla legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-09-04;420~art10 · fonte del testo
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