Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1995 al 16 settembre 2003. 272 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Salvo quanto previsto nei commi 2 e 3, ai fini dell'offerta dei servizi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, gli interessati, aventi sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi SEE, debbono presentare domanda di autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni conforme allo schema riportato nell'allegato B. Ai fini dell'offerta di servizi di trasmissione dati e di semplice rivendita di capacita' previsti dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, gli interessati, aventi sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi SEE, debbono presentare domanda di autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni conforme allo schema riportato nell'allegato C. Ai fini dell'offerta dei servizi vocali per gruppi chiusi di utenti, di cui all'art. 2, gli interessati, aventi sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi SEE, debbono presentare domanda di autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni conforme allo schema riportato nell'allegato D. L'interessato deve presentare una domanda di autorizzazione per ogni tipo di servizio che intende offrire. Il servizio non puo' in nessun caso essere avviato prima che l'autorizzazione sia o possa ritenersi concessa ai sensi dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103. L'impresa, il consorzio, l'ente, con le relative sedi o filiali, possono espletare in proprio ed esclusivamente per le loro esigenze, dopo aver acquisito i necessari collegamenti dal gestore della rete pubblica, i servizi di cui all'art. 1, comma 1, senza bisogno di autorizzazione; in alternativa, possono rivolgersi a soggetti autorizzati ad offrire i servizi stessi ai sensi del presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-09-04;420~art5 · fonte del testo