Art. 10 — Sospensione e revoca
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2007, n. 163.
Abrogato dal 23 ottobre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2007, n. 163.
Abrogato dal 23 ottobre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 2004 al 23 ottobre 2007. 166 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il riconoscimento e' sospeso per un periodo da uno a sei mesi quando sono accertate gravi o ripetute irregolarita' da parte dell'organismo notificato nell'attivita' di valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti appaltanti ovvero qualora dall'attivita' di vigilanza emerga il venire meno dei requisiti prescritti. Decorso il termine di cui ai comma 1, il provvedimento di sospensione e' ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarita' o carenze. Il riconoscimento e' revocato nel caso in cui l'organismo notificato non ottempera, con le modalita' e i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca sono adottati dall'amministrazione competente e sono comunicati all'organismo notificato, alla Commissione europea e agli altri Stati membri. Nel caso in cui l'organismo notificato, del quale e' accertato il mancato soddisfacimento di uno o piu' requisiti, sia stato notificato da un altro Stato membro, l'amministrazione competente ne informa il comitato di supporto alla Commissione europea costituito dai rappresentanti degli Stati membri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2007, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-09-30;268~art10 · fonte del testo
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