Art. 58 — Sanzioni
All'utente che non restituisca puntualmente il documento ricevuto in prestito e' rivolto, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, l'invito a restituirlo. Al tempo stesso l'utente e' escluso dal servizio di prestito fino a restituzione avvenuta. All'utente che restituisca danneggiato o smarrisca un documento ricevuto in prestito e' rivolto, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, l'invio a provvedere al suo reintegro o alla sua sostituzione che a giudizio del direttore della biblioteca, puo' avvenire con altro esemplare della stessa edizione, con esemplare di edizione diversa purche' della stessa completezza e di analoga veste tipografica o, se cio' sia impossibile, al versamento di una somma, da determinarsi dal medesimo direttore dell'istituto, comunque non inferiore al doppio del valore commerciale del documento stesso. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione dell'invito di cui ai commi precedenti, ove non sussistano motivi ostativi indipendenti dalla volonta' personale, l'utente inadempiente e' escluso dalla frequenza della biblioteca, e' segnalato al Ministero per i beni culturali ed ambientali per l'esclusione dalle biblioteche pubbliche statali, a norma dell'art. 41 del presente regolamento, ed e' denunciato all'autorita' giudiziaria. Il direttore della biblioteca puo' proporre l'esclusione dalla frequenza delle biblioteche pubbliche statali anche di chi, rendendosi responsabile di danneggiamenti o dello smarrimento di un documento ricevuto in prestito, lo abbia restituito o abbia altrimenti risarcito il danno. Il direttore della biblioteca puo' sospendere il prestito interbibliotecario nei confronti degli istituti che si siano resi responsabili di ripetute e gravi inosservanze delle norme che regolano il servizio, e deve chiedere il risarcimento in caso di danneggiamento o mancata restituzione dei documenti prestati.
Testo vigente dal 5 ottobre 1995
