Art. 59 — Riammissione al servizio

Chi e' stato escluso dal prestito a norma del precedente articolo puo' essere riammesso al servizio, sempre che abbia adempiuto alle formalita' precisate nel provvedimento che ha disposto l'esclusione.

Testo vigente dal 5 ottobre 1995

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417~art59 · fonte del testo