Art. 53 — Prestito interbibliotecario

Il prestito interbibliotecario, nazionale od internazionale, si attua tra biblioteche che accettino i vantaggi e gli oneri della reciprocita' e si impegnino a rispettare le norme che regolano il servizio. Le richieste sono inoltrate mediante l'apposito modulo (modello 27). L'uso diretto di documenti ricevuti in prestito interbibliotecario e' consentito solo previa autorizzazione preliminare della biblioteca prestante. La biblioteca ricevente resta, comunque, responsabile della buona conservazione e della tempestiva restituzione dei documenti ricevuti. I documenti inviati in prestito interbibliotecario devono essere coperti da idonea garanzia assicurativa a carico dell'utente, a norma delle disposizioni vigenti in Italia e all'estero. I documenti di pregio concessi in prestito interbibliotecario devono essere riassicurati presso una societa' assicuratrice, anche per il prestito interbibliotecario nazionale. Le spese relative al prestito interbibliotecario nazionale ed internazionale, sono a carico dell'utente. Il pagamento del servizio e' disciplinato dall'art. 61 del presente regolamento, ed avverra' con le modalita' di cui alla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e ai relativi regolamenti di attuazione.

Testo vigente dal 5 ottobre 1995

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417~art53 · fonte del testo