Art. 56 — Garanzia a tutela del materiale
L'addetto al prestito deve controllare l'integrita', lo stato di conservazione del documento e le particolarita' di rilevante interesse dell'esemplare, nonche' eventuali allegati. Tali elementi, unitamente alle mancanze ed ai guasti eventualmente riscontrati che non incidono sulla conservazione del documento richiesto e ne consentano quindi il prestito, vanno fatti rilevare agli utenti individuali ed alle biblioteche e sono, comunque, annotati sui rispettivi moduli (modelli 26 e 27). All'atto della consegna del documento, il richiedente firma la relativa ricevuta (modelli 26 e 27) con la quale di impegna a rispettare le norme che regolano il servizio. Il documento viene consegnato all'utente congiuntamente ad un permesso (modello 28), compilato e firmato dall'addetto al servizio, da consegnarsi all'uscita.
Testo vigente dal 5 ottobre 1995
