Art. 52 — Obblighi dell'utente

L'utente del servizio di prestito e' tenuto a comunicare immediatamente eventuali cambi di residenza o domicilio. E' vietato all'utente prestare ad altri i documenti ricevuti in prestito. Chi trasgredisce le norme di cui ai commi precedenti e' sospeso o escluso dal servizio di prestito secondo le modalita' di cui al successivo art. 58.

Testo vigente dal 5 ottobre 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417~art52 · fonte del testo