Art. 50 — Servizio di prestito
Il prestito e' un servizio mediante il quale si realizza la disponibilita' dei documenti a livello locale, nazionale ed internazionale. La disponibilita' di cui al primo comma del presente articolo si attua mediante:
- a)prestito del documento originale, quando e' possibile;
- b)prestito della riproduzione, se posseduta dalla biblioteca;
- c)fornitura, in alternativa, di una riproduzione eseguita su richiesta e a spese dell'utente.
Testo vigente dal 5 ottobre 1995
