Art. 50 — Servizio di prestito

Il prestito e' un servizio mediante il quale si realizza la disponibilita' dei documenti a livello locale, nazionale ed internazionale. La disponibilita' di cui al primo comma del presente articolo si attua mediante:

  • a)prestito del documento originale, quando e' possibile;
  • b)prestito della riproduzione, se posseduta dalla biblioteca;
  • c)fornitura, in alternativa, di una riproduzione eseguita su richiesta e a spese dell'utente.

Testo vigente dal 5 ottobre 1995

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417~art50 · fonte del testo