Art. 68 — Fidejussione
Con la prescritta richiesta del servizio, gli interessati debbono impegnarsi a far pervenire al competente ufficio della Polizia di Stato, non appena a conoscenza del presumibile costo, a garanzia dell'obbligazione, fidejussione bancaria od assicurativa d'importo maggiorato del dieci per cento rispetto a quello preventivato per l'espletamento del servizio medesimo. L'esecuzione del servizio richiesto e' subordinata alla ricezione della predetta fidejussione bancaria od assicurativa.
Testo vigente dal 24 ottobre 1992
