Art. 70 — Modalità per i versamenti
Il versamento delle somme di cui all'articolo 69 deve essere effettuato, a cura dell'interessato, presso la locale sezione di tesoreria provinciale dello Stato, entro dieci giorni dalla data di ricezione della nota di addebito. Entro i successivi venti giorni, la relativa quietanza deve essere consegnata al competente ufficio della Polizia di Stato, che provvede alla restituzione, per lo svincolo, della fidejussione bancaria od assicurativa.
Testo vigente dal 24 ottobre 1992
