Art. 8 — Cauzione
A garanzia della regolare esecuzione dei contratti di importo superiore a 80 milioni di lire e' richiesta a imprenditori e fornitori una cauzione pari al 5% dell'importo contrattuale. Tale cauzione e' prevista in denaro, titoli di Stato o garantiti dallo Stato. In sostituzione di detta cauzione, puo' essere presentata, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, anche fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. Per i contratti di importo non superiore a 500 milioni di lire si puo' prescindere dalla cauzione o dalla fideiussione qualora il contraente sia una ditta di rilevanza nazionale. In tal caso, si fa luogo ad un miglioramento del prezzo non inferiore allo 0,75%.
Testo vigente dal 8 settembre 1992
