A garanzia della regolare esecuzione dei contratti di importo superiore a 80 milioni di lire e' richiesta a imprenditori e fornitori una cauzione pari al 5% dell'importo contrattuale. Tale cauzione e' prevista in denaro, titoli di Stato o garantiti dallo Stato. In sostituzione di detta cauzione, puo' essere presentata, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, anche fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. Per i contratti di importo non superiore a 500 milioni di lire si puo' prescindere dalla cauzione o dalla fideiussione qualora il contraente sia una ditta di rilevanza nazionale. In tal caso, si fa luogo ad un miglioramento del prezzo non inferiore allo 0,75%.

Testo vigente dal 8 settembre 1992

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;371~art8 · fonte del testo